Statuto

Art. I - Denominazione
È costituita un'Associazione scientifica, culturale e assistenziale avente la denominazione "Società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica". La stessa svolgerà la propria attività nell’ambito del territorio Nazionale e, comunque, in almeno 12 regioni.

Art. II- Sede
La Società ha sede di norma presso la Struttura dove opera il Segretario-tesoriere della Società. La sede potrà essere in qualunque momento cambiata su decisione del Presidente “pro tempore”.


Art. III - Finalità della Società
1. La Società ha lo scopo di approfondire e coordinare gli studi nel campo dell'allergologia e Immunologia clinica e di divulgarne l'applicazione. L'attività della Società, in particolare, si concreta:
a) nella promozione degli studi di Allergologia e Immunologia clinica in tutti i campi delle scienze mediche e biologiche collaborando altresì con il Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie e altre Istituzioni sanitarie Pubbliche, nonché con L’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR) e la FISM per la elaborazione di linee guida;
b) La Società potrà promuovere trials di studio e ricerche scientifiche finalizzate anche in collaborazione con altre Società o Organismi Scientifici;
c) nell'organizzazione di congressi e convegni scientifici, nonché programmi annuali di attività formativa ECM;
d) nella pubblicazione della rivista organo ufficiale della Società;
e) nella promozione di rapporti con Società affini, nazionali ed internazionali, e tra i cultori delle varie discipline in cui si articolano l'allergologia e l’Immunologia clinica;
f) nell'attuazione di ogni azione necessaria a tutelare gli interessi dei Soci e dei cultori di allergologia e Immunologia clinica;
g) nell'adozione di altre iniziative approvate dagli organi sociali;
h) nel promuovere l' organizzazione di centri, istituzioni e organizzazioni che abbiano come fine lo studio, la prevenzione e l' assistenza nel campo dell' allergologia e Immunologia clinica;

2. la Società é apolitica, non ha finalità sindacali, non ha fini di lucro, ne eserciterà attività imprenditoriali o avrà partecipazione ad esse fatto salvo quelle necessarie per l’attività di Formazione Continua.
 
Art. IV - Soci
1. La Società é composta da Soci Ordinari, Soci Onorari e Soci Sostenitori, Soci Junior, Soci Specializzandi. Le quote sociali sono intrasmittibili.

2. Possono divenire Soci Ordinari, senza limitazione alcuna di carattere professionale o lavorativo, tutti i Medici Specialisti o Specializzandi appartenenti alle categorie professionali, al settore specialistico, alle discipline del Sistema Sanitario Nazionale e tutti i Laureati in Medicina e Chirurgia od in altre discipline, che si interessino ai problemi di allergologia ed Immunologia Clinica. L’ammissione di un Socio Ordinario avviene a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, previa compilazione di una scheda, che deve essere richiesta alla Segreteria, e presentata da parte di due Soci Ordinari.
La qualità di Socio Ordinario si acquisisce dopo il versamento della quota sociale e risulta dall’ iscrizione sul libro dei Soci. I Soci ordinari hanno facoltà di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee generali, di rivestire cariche sociali, di partecipare alle riunioni della Società e di usufruire dell'abbonamento alla rivista "Giornale Italiano di Allergologia e Immunologia Clinica”, a condizioni speciali.

3. Soci Onorari possono divenire, su proposta di un Consigliere ed in seguito a voto espresso dal Consiglio Direttivo, quei Soci Ordinari iscritti da almeno dieci anni alla Società, o studiosi italiani o stranieri, che abbiano apportato contributi di grande rilievo nel campo dell'Allergologia e dell’ Immunologia clinica e di base.
I Soci Onorari, che godono degli stessi diritti dei Soci ordinari, sono dispensati dal pagamento della quota associativa annuale.

4. Fermo restando le procedure di ammissione alla Società sono soci Junior tutti gli iscritti fino al compimento del trentacinquesimo anno d’età.

5. Sono Soci Specializzandi tutti gli studenti Iscritti al Corso di Studio di Specializzazione in
Allergologia e Immunologia Clinica. Il tutto limitatamente al periodo di conseguimento della
Specializzazione e previa certificazione annuale di frequenza.

6. Soci Sostenitori possono divenire tutti i Soci che versano un contributo annuo non inferiore a cinque quote annuali oppure persone fisiche, Istituti, Enti e Associazioni che oltre al versamento delle cinque quote annuali intendono incrementare lo sviluppo della Società fornendo mezzi e fondi per le attività della Società. L'ammissione di un Socio Sostenitore avviene a giudizio insindacabile dei Consiglio Direttivo, previa richiesta scritta al Presidente, con le motivazioni della volontà di affiliazione. I Soci Sostenitori partecipano alla Assemblea dei Soci senza diritto di voto, ma manifestano la loro volontà, comunque non vincolante, al Presidente e al Consiglio Direttivo.
La decadenza della qualifica di socio avviene:
a) per dimissioni, da presentare per iscritto al Presidente della Società.
b) per morosità, dopo 3 anni dì mancato pagamento delle quote associative annuali.
c) per svolgimento di attività in contrasto con le finalità della Società, per delibera del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 di voti, sentito il parere del Collegio del probiviri.
Su richiesta dell’ interessato, sarà sottoposta alla ratifica dall' Assemblea Generale dei Soci, il socio decaduto per morosità può essere reiscritto previo pagamento delle quote associative arretrate.
 
Art. V - Organi della Società
1. La gestione della Società ed il perseguimento delle sue finalità avvengono attraverso i seguenti organi sociali:
a) Assemblea Generale dei Soci;
b) Consiglio Direttivo ;
c) Collegio dei Probiviri;
d) Collegio dei Revisori dei Conti;
e) Collegio per i problemi legislativi e normativi;
f) Sezioni Regionali e Interregionali.

2. Organo ufficiale della Società è il Giornale Italiano di Allergologia e Immunologia Clinica, il cui Direttore è di norma il Presidente della SIAIC. Per particolari esigenze scientifiche e editoriali, il Consiglio Direttivo può nominare un Socio che non faccia parte del Consiglio Direttivo. In tal caso il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed ha diritto di voto quando siano in discussione i problemi comunque connessi alle attività della rivista.

3. Un socio non può ricoprire più di una carica sociale ad eccezione dei 2 membri del Consiglio Direttivo che sono eletti come rappresentanti delle Sezioni Regionali ai sensi dell’Art. VII e dei 3 membri del Consiglio Direttivo che facciano parte del Collegio per i problemi legislativi e normativi.

4. I Soci deferiti al collegio dei probiviri ed in attesa della relativa decisione non sono eleggibili a cariche sociali.


Art. VI - Assemblea Generale dei Soci 
1. All'Assemblea Generale dei Soci possono partecipare soltanto i Soci Ordinari, Junior e
Specializzandi in regola con il pagamento delle quote associative ed i Soci Onorari.

2. L'Assemblea Generale dei soci si riunisce in via ordinaria ogni anno, di regola in occasione dei Congressi della Società, ed in via straordinaria ogni qualvolta la convocazione venga richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo ovvero da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

3. L'Assemblea Generale dei Soci é convocata dal Presidente della Società, che ne fissa la sede, la data e l'ordine dei giorno, che devono essere comunicati per iscritto a ciascun Socio almeno 30 giorni prima della data stabilita.

4. Presidente dell'Assemblea Generale dei Soci é il Presidente della Società, coadiuvato dai Vice- Presidenti e dal Segretario- Tesoriere della Società stessa.

5. L'Assemblea, in prima convocazione, é valida qualora sia presente almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione é valida qualunque sia il numero dei presenti.

6. L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ha le seguenti attribuzioni: approvare la relazione del Presidente ed il bilancio annuale preventivo e consuntivo della Società. L’esercizio finanziario della Società coincide con l’anno solare. Nell’ambito dell’Assemblea, con cadenza triennale, sono indette le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche sociali. In particolare si provvederà a:
a) eleggere il Consiglio Direttivo;
b) eleggere il Collegio del Probiviri;
c) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) eleggere due membri di sua competenza nel Collegio per problemi legislativi e normativi;
e) proporre al Consiglio Direttivo i programmi scientifici ed amministrativi della Società per il successivo anno;
f) deliberare su proposte ed argomenti vari indicati nell'ordine del giorno.

7. Le delibere dell' Assemblea Generale dei Soci vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti aventi diritto al voto. Non sono ammesse votazioni per delega. Le modifiche di Statuto, specificate nell'avviso di convocazione, debbono essere approvate con almeno 2/3 dei voti dei presenti aventi diritto al voto.

8. Le votazioni dell’ Assemblea Generale dei Soci avvengono:
a) mediante voto segreto per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti ;
b) per alzata di mano in tutte le altre circostanze, tranne nei casi in cui il voto segreto venga richiesto da almeno 1/3 dei Soci aventi diritto al voto.
 
Art. VII - Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si compone di sedici membri. Di questi uno è il Past-Presidente e l’altro è il Presidente eletto dal precedente Consiglio Direttivo. Il Past-Presidente ed il Presidente eletto non debbono essere votati in occasione delle elezioni. I 14 membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’assemblea dei Soci, ciascuno dei quali può esprimere un massimo di 14 preferenze. Sei membri appartengono al corpo dei docenti e dei ricercatori universitari, quattro sono dirigenti medici del servizio sanitario nazionale, due sono membri dei comitati esecutivi delle sezioni regionali ed interregionali della società, uno è dirigente di istituti di ricerca (Istituto Superiore di Sanità, Consiglio nazionale delle Ricerche, Fondazioni a carattere scientifico) e uno è membro in regime libero professionale.

2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti, a maggioranza semplice, il Presidente, due Vice-Presidenti ed il Segretario-Tesoriere, che durano in carica un triennio. Dei due Vice- Presidenti, uno è designato Presidente-eletto dal Consiglio Direttivo medesimo e succederà al presidente in carica. L’altro Vice-presidente ha di norma il compito di occuparsi dei rapporti con le Sezioni Regionali e con le Istituzioni responsabili dell’attività professionale dei Soci. Il Consiglio Direttivo nomina i tre membri del Collegio per i problemi legislativi e normativi di sua competenza.

3. Ai fini della migliore valorizzazione scientifica e culturale dei Soci la Società istituisce l’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, i Vice-presidenti, il Segretario tesoriere ed un rappresentate per ogni area scientifica (docenti e ricercatori universitari, dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale, membri dei comitati esecutivi delle Sezioni, un dirigente di Istituzioni di ricerca, un membro in regime libero professionale). I rappresentati delle suddette prime tre aree sono nominati dal Consiglio Direttivo.

4. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per il triennio successivo, ma non per tre trienni consecutivi, con l'unica eccezione per il Segretario-Tesoriere, che al fine di assicurare una parziale continuità nella conduzione della Società, può essere rieleggibile per tre trienni consecutivi.

5. Il Vice-Presidente eletto fa parte di diritto del successivo Consiglio Direttivo, anche in deroga al punto 4. Il Presidente uscente, al termine del mandato triennale, viene nominato Past-Presidente e fa parte di diritto del successivo Consiglio Direttivo anche in deroga al punto 4.

6. Nel caso si rendesse vacante un posto di Consigliere prima dei termini del mandato, gli succederà, acquisendone l'anzianità, il Socio che abbia ottenuto il maggior numero di voti nella corrispondente elezione, dopo quelli degli eletti. In caso di parità dei voti tra due o più Soci, verrà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Società ed afferente allo stesso gruppo. Ed in caso di ulteriore parità, il socio di maggiore età.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo avvengono su convocazione del Presidente, che ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno, almeno una volta all'anno, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario ovvero su richiesta scritta di almeno 5 membri del Consiglio. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine dei giorno, deve essere inviata ai Consiglieri almeno 20 giorni prima della data stabilita. Ciascun Consigliere, con richiesta scritta al Presidente può richiedere che vengano inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti che crede opportuno vengano discussi.

8. Le riunioni del Consiglio Direttivo, in prima convocazione, sono valide quando siano presenti almeno sette Consiglieri.

9. Le delibere del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice: in caso di parità dei voti, decide il voto del Presidente. Ogni Consigliere ha diritto di voto: non sono ammesse votazioni per delega. Le votazioni dei Consiglieri avvengono per alzata di mano ovvero, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, per scrutinio segreto.

Art. VIII - Compiti del Consiglio direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti la Società, ed in particolare:
a) promuovere qualsiasi iniziativa che giudichi utile a conseguire gli obiettivi della Società;
b) promuovere le riunioni scientifiche, incluso un Congresso nazionale triennale;
c) promuovere le attività editoriali della Società;
d) amministrare i beni della Società ed autorizzare le spese;
e) redigere una relazione triennale sull'attività svolta dalla Società ed il rendiconto finanziario;
f) stabilire l'importo della quota sociale di associazione;
g) deliberare sull'ammissione e sulla decadenza dei Soci;
h) nominare nel suo seno tre membri per il Collegio per i problemi legislativi e normativi.
i) predisporre e approvare il rendiconto economico e finanziario entro il 30 aprile di ogni anno. Il rendiconto resterà a disposizione dei soci presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'approvazione per le eventuali osservazioni da far pervenire al Consiglio prima del 30 Aprile.

2. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di:
a) nominare un Presidente Onorario, scelto tra coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Società;
b) nominare i Soci Onorari;
c) nominare i Comitati di Studio, composti da Soci o da altri studiosi, ogni qualvolta ciò si renda necessario;
d) valersi di persone, Enti, organizzazioni, anche al di fuori della Società ed anche dietro compenso, per quanto attiene l'amministrazione della Società e l’organizzazione di manifestazioni scientifiche e sociali.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, dispone della firma della stessa, convoca in via ordinaria ogni anno o in via straordinaria e presiede il Consiglio Direttivo, convoca e presiede in via ordinaria annualmente, o in via straordinaria, l'Assemblea Generale dei Soci, promuove l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo, decide sui provvedimenti urgenti.

4. I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente nell’espletamento delle sue mansioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Presidente eletto per il triennio successivo lo
sostituisce nelle sue funzioni.

5. Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività della Società, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci. E' consegnatario dei beni della Società e dell'archivio dei documenti contabili, tiene l’elenco aggiornato dei Soci, provvede a ricevere le quote associative, prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo. Il Segretario Tesoriere, insieme al Presidente, dispone della firma della Società ai fini amministrativi.

Art. IX - Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri e Collegio per i problemi legislativi e normativi
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti é costituito da 3 membri eletti fra i Soci, per un triennio, dall'Assemblea Generale. I membri del Collegio non sono rieleggibili per 3 trienni consecutivi.

2. Il Collegio dei Probiviri é costituito da 3 membri eletti tra i Soci, per un triennio, dall'Assemblea Generale. I membri del Collegio non sono rieleggibili per tre trienni consecutivi. Il Collegio dei Probiviri nel caso di vertenza tra i soci può intervenire, su richiesta del Consiglio Direttivo o dei Soci interessati con funzioni arbitrali o consultive.

3. Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato in merito alla decadenza della qualifica di Socio, per svolgimento di attività in contrasto con le finalità della Società, in base all'art.IV, punto 5 c.

4. Il Collegio per i problemi legislativi e normativi é costituito da 5 membri di cui 2 eletti dall'Assemblea Generale dei Soci tra i Soci stessi, e 3 nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. I componenti eleggono nel proprio seno un Coordinatore. Il Collegio dura in carica un triennio e i membri del Colle gio non sono rieleggibili per tre trienni consecutivi.

5. Il Collegio per i problemi legislativi e normativi ha come compiti: tutelare l'inserimento professionale dei soci nella organizzazione sanitaria e a livello normativo, fornire assistenza consultiva ai soci sugli aspetti legali ed assicurativi inerenti la propria attività professionale dei soci, e porre attenzione alle problematiche legislative interessanti l'Allergologia e l'Immunologia Clinica.

6. Il Collegio per i problemi legislativi e normativi opera autonomamente sui problemi che abbiano carattere d'urgenza, informa il Consiglio Direttivo delle pratiche istruite nella propria attività. Sollecita interventi da parte dei Consiglio Direttivo e/o del Presidente su problemi di carattere generale e istituzionale, intrattiene rapporti diretti con i soci per quanto attiene alle specifiche problematiche di propria competenza.
Le spese relative alla gestione del Collegio rimangono a carico della SIAIC non disponendo Il Collegio di finanziamento autonomo. Il Collegio dovrà concordare all'inizio di ogni anno con Il Segretario-Tesoriere della SIAIC la somma in cui dovranno rientrare tutte le spese previste per il Collegio stesso.
La Segreteria provvederà a pagare quindi tali spese, fiscalmente documentate, fino alla somma concordata. Il Collegio dovrà presentare alla fine di ogni anno un rendiconto al Segretario-Tesoriere ed una relazione sull'attività svolta al Consiglio Direttivo.
 
Art. X - Sezioni regionali od interregionali
1. La Società comprende sezioni regionali od interregionali, aventi le finalità di promuovere le conoscenze e coordinare le iniziative regionali nel campo dell’allergologia e dell'Immunologia clinica, anche attraverso l'organizzazione di convegni scientifici e di corsi di aggiornamento a carattere locale, nonché dì attuare ogni azione utile per tutelare gli interessi.

2. L' istituzione di una Sezione può essere richiesta da almeno 100 Soci residenti nelle rispettive Regioni (con eventuali deroghe, in rapporto a particolari situazioni geografiche), in regola con le quote sociali, e deve essere approvata dal Consiglio Direttivo della Società.

3. Dopo tale approvazione, un gruppo provvisorio di coordinamento della Sezione, formato da tre membri, indicati dal Consiglio Direttivo nazionale, anche sulla base di una equa distribuzione geografica, dovrà provvedere ad indire, entro tre mesi, un' Assemblea dei Soci della Sezione, la cui convocazione dovrà essere comunicata per iscritto a ciascun Socio almeno venti giorni prima della data stabilita.

4. L' Assemblea dei Soci elegge a scrutinio segreto tra i propri membri il Comitato Esecutivo della Sezione, composto da cinque membri (sette membri in caso di sezioni interregionali), che durano in carica per un triennio e che sono rieleggibili per il triennio successivo, ma non per tre trienni consecutivi. Ai sensi dell’Art. V, comma 3, non possono far parte del Comitato Esecutivo della Sezione i Membri del Consiglio Direttivo Nazionale fatta salva l’eccezione prevista dallo stesso Art. V comma 3. Nel caso che si rendesse vacante un posto di membro del Comitato Esecutivo della Sezione prima del termine del mandato, gli succederà acquisendone l'anzianità il Socio che avrà ottenuto il maggior numero di voti nella corrispondente elezione, dopo quelli degli eletti.

5. Il Comitato Esecutivo della Sezione elegge tra i propri componenti, a maggioranza semplice, un coordinatore ed un Segretario-Tesoriere.

6. L'Assemblea dei Soci della Sezione deve essere riunita in via ordinaria almeno una volta ogni anno ed in via straordinaria ogni qualvolta la convocazione venga richiesta dalla maggioranza del Comitato Esecutivo della Sezione ovvero da almeno un terzo dei Soci. L’Assemblea é convocata dal Coordinatore della Sezione, che ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno. La convocazione con indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno deve essere comunicata per iscritto a ciascun Socio almeno venti giorni prima della data fissata. L’ Assemblea in prima convocazione, é valida quando sia presente almeno la metà dei Soci, aventi diritto al voto, in seconda convocazione, é valida qualunque sia il numero dei presenti. Spetta all'Assemblea dei Soci:
a) approvare la relazione del Coordinatore ed il rendiconto finanziario annuale;
b) eleggere il Comitato Esecutivo della Sezione;
c) proporre al Comitato Esecutivo i programmi scientifici ed organizzativi della Sezione;
d) deliberare su proposte ed argomenti vari indicati nell’ ordine del giorno.

7. Il Comitato Esecutivo della Sezione viene riunito su convocazione del Coordinatore, che ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno, almeno ogni sei mesi o, in via straordinaria, su richiesta scritta di almeno tre membri del Comitato stesso. La convocazione, con l'indicazione dell’ ordine del giorno, deve essere inviata ai membri del Comitato Esecutivo almeno venti giorni prima della data stabilita. Le delibere del Comitato Esecutivo della Sezione vengono prese a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti, decide il voto del Coordinatore. Le riunioni del Comitato Esecutivo della Sezione sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

8. Il Comitato Esecutivo della Sezione ha i seguenti compiti:
a) promuovere qualsiasi iniziativa utile a conseguire le finalità della sezione ;
b) promuovere riunioni scientifiche, almeno annuali, e corsi di aggiornamento in sede regionale od interregionale, preventivamente concordati con il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) provvedere all’autofinanziamento della Sezione, secondo modalità che siano preventivamente giudicate accettabili dal Consiglio Direttivo Nazionale;
d) redigere un rendiconto finanziario annuale ed una relazione annuale sull' attività svolta dalla Sezione.

9. Il Coordinatore di ciascuna Sezione dovrà inviare alla Segreteria Nazionale della Società
comunicazione preventiva dell' attività scientifica ed organizzativa, impegnandosi a collaborare, ove richiesto, per il miglior coordinamento delle attività di tutte le Sezioni. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà ad indire annualmente, a tal fine, una riunione dei
Coordinatori delle varie Sezioni, al fine di programmare la futura attività delle singole ezioni con l’ approvazione dei Consiglio Direttivo. Ogni Sezione dovrà far pervenire alla Segreteria Nazionale della Società i resoconti dell’ attività scientifica che verranno pubblicati nel Bollettino della Società, ed un rendiconto finanziario annuale entro il 28 febbraio.

10. La sede temporanea di ciascuna Sezione é presso la sede del Coordinatore della Sezione

11. In caso di inadempienze alle norme previste dallo Statuto non giustificate, il Comitato Esecutivo viene dichiarato decaduto e il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà a nominare un nuovo gruppo di coordinamento. Per quanto non espresso a proposito delle Sezioni regionali o interregionali, si fa riferimento agli articoli del presente Statuto.

Art. XI - Finanziamento
1. La Società provvede al finanziamento delle proprie attività:
a) con le quote associative annuali;
b) con i proventi, netti di spese, delle pubblicazioni, dei congressi e delle manifestazioni varie;
c) con le rendite del patrimonio purchè non in contrasto con la normativa vigente in materia di Società Scientifiche;
d) con eventua li contributi di Enti o Società;
e) con eventuali lasciti e donazioni od ogni altro provento giudicato accettabile dal Consiglio Direttivo;

2. Il fondo patrimoniale é costituito:
a) beni mobili ed immobili di proprietà della Società;
b) eventuali residui attivi di precedenti esercizi, esplicitamente destinati al patrimonio.

3. E' fatto divieto di distribuire fondi, avanzi di gestione anche in modo indiretto ai soci durante la vita dell' associazione salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Art. XII - Scioglimento della Società
1. La Società può essere sciolta dall'Assemblea Generale, con delibera presa a maggioranza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.
2. A seguito dello scioglimento della Società, l'Assemblea generale dovrà devolvere il patrimonio dell' Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. XIII - Disposizioni Generali
1. Il presente Statuto entra in vigore dal 28 settembre 2007, in occasione dell'Assemblea generale dei Soci, in presenza del notaio Dott. Franco Salerno Cardillo, svoltasi nel corso del Congresso di Palermo.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.